Chiarimenti Inps sull’obbligo contributivo in caso di reimpiego dopo la pensione
(20/11/24) Con il messaggio n. 3748 dell’11 novembre 2024, l’Inps ha fornito indicazioni per il corretto adempimento dell’obbligo contributivo previsto dall’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995, nelle situazioni di reimpiego del lavoratore o prosecuzione del rapporto dopo il conseguimento del trattamento pensionistico.
Elemento chiave per la verifica è la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, incluse quelle gestite da enti privati ai sensi dei decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996. Tale data consente di distinguere lo status di “vecchio” o “nuovo” iscritto, cui si collegano, rispettivamente, la disapplicazione o l’applicazione del massimale contributivo, considerando il riferimento temporale del 1° gennaio 1996 indicato dalla norma.
Il Ministero del Lavoro ha precisato che il reimpiego dopo la liquidazione di un trattamento pensionistico non modifica lo status di “vecchio iscritto” acquisito originariamente, che resta valido anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni contributive previste dalla legge.
Guida pratica sul Piano Transizione 5.0
(09/10/24) Per meglio comprendere le opportunità del nuovo Piano Transizione 5.0, Confcommercio ha redatto un agile Vademecum.
Il Piano Transizione 5.0, in complementarità con il Piano Transizione 4.0, si inserisce nell’ambito della più ampia strategia finalizzata a sostenere la trasformazione digitale ed energetica delle imprese, mettendo a disposizione 12,7 miliardi di euro per il biennio 2024-2025.
L’ultima sezione del Vademecum identifica i link utili agli approfondimenti del caso, rinviando alle norme di legge e ai provvedimenti attuativi.
Revisione del regime sanzionatorio per omissioni e per evasioni contributive a partire dal 1° settembre 2024
(09/10/24) L’Inps con la circolare n. 90/2024, fornisce le indicazioni sulle novità introdotte dall’art. 30 del DL n. 19/2024 in merito al regime sanzionatorio per omissioni ed evasioni contributive a decorrere dal 1° settembre 2024, che ha modificato, in particolare, l’art. 116 della legge n. 388/2000.
Di seguito sono disponibili la circolare dell’INPS e la nota di approfondimento di Confcommercio.
R.E.N.T.R.I: pubblicati i modelli di registro cronologico di carico e scarico, apertura dell’ambiente DEMO per “produttori non iscritti” e calendario webinar formativi da Sezioni regionali
(08/10/24) Sul sito www.rentri.gov.it il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato i modelli di registro cronologico di carico e scarico e di FIR, conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il decreto ministeriale del 4 aprile 2023 n. 59. Restano, invece, fermi i contenuti delle istruzioni per la compilazione dei registri e dei F.I.R. allegate al decreto direttoriale n. 251 del 19/12/2023 e disponibili anch’esse sul sito RENTRI.
È stata, inoltre, rilasciata, nella sezione “Ambiente DEMO” del portale RENTRI, l’area “Produttori di rifiuti non iscritti” che consente, ai Produttori di rifiuti che non devono iscriversi al RENTRI o che sono obbligati ad iscriversi in un momento successivo a quello della prima scadenza (dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025), di:
registrarsi, mediante accreditamento alla piattaforma telematica, fornendo un set
minimo di informazioni anagrafiche;
emettere il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in modalità cartacea assolvendo agli obblighi di vidimazione e compilazione del formulario;
scaricare la copia del FIR controfirmato e datato in arrivo dal destinatario (ex 4a
copia).
Infine, nell’area “Servizi per l’interoperabilità” del portale RENTRI sono stati rilasciati nuovi endpoint tra i quali quello relativo al Servizio di validazione strutturale dei dati del registro informatico, come previsto dalla modalità operativa 17 “Specifiche tecniche” ed è stata aggiornata la documentazione delle API.
Pari opportunità: chiarimenti applicativi
(27/08/24) In vista delle imminenti prossime scadenze sugli adempimenti in materia di pari opportunità si sono recentemente espressi sia il Ministero del lavoro che l’Inps al fine di fornire chiarimenti applicativi relativi alla presentazione del rapporto biennale (da inviare entro il 20 settembre p.v.) nonché al riconoscimento dell’esonero contributivo per le imprese con certificazione di parità.
Decreto attuativo del Piano Transizione 5.0
(07/08/24) Nella Gazzetta Ufficiale n.183, del 6 agosto 2024, è stato pubblicato il decreto interministeriale 24 luglio 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, per l’attuazione dell’art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56 del 2024, recante le modalità operative del Piano Transizione 5.0.
A partire dalle ore 12.00 di oggi, 7 agosto, è attiva la piattaforma per la presentazione delle domande sul sito internet del GSE, soggetto gestore della misura.
Gli stanziamenti del credito d’imposta sono pari a 1.039.milioni di euro per l’anno 2024, 3.118 milioni di euro per l’anno 2025 e 415.800 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
Riforma fiscale – Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108
(07/08/24) Sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024 è stato pubblicato il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”.
Il contenuto del decreto legislativo è stato parzialmente modificato rispetto allo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 giugno.
Il provvedimento legislativo ha ottenuto i pareri favorevoli da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che hanno accolto la richiesta di ulteriori interventi – soprattutto in materia di “concordato preventivo biennale” – avanzati da Confcommercio.
Il decreto contiene, dunque, disposizioni correttive e integrative di tre decreti legislativi, emanati in attuazione della Legge Delega per la riforma fiscale n. 111 del 2023 e già entrati in vigore. In particolare:
- l’articolo 1 apporta varie modifiche al D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, come modificato dal D.Lgs. n. 221 del 2023, avente ad oggetto le disposizioni in materia di adempimento collaborativo;
- l’articolo 2 contiene le modifiche e le integrazioni al D.Lgs. n. 1 del 2024, avente ad oggetto razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari;
- l’articolo 4 reca disposizioni integrative e correttive in materia di concordato
preventivo biennale, di cui al D.Lgs. n. 13 del 2024.
Inoltre, durante i lavori parlamentari, sono state inserite alcune novità in materia di ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito dei controllo automatico e formale delle dichiarazioni (articolo 3), di redditometro (articolo 5) e di termini di versamento della Rottamazione quater (articolo 6).
La nota di Confcommercio di seguito allegata illustra le novità introdotte con il decreto in oggetto entrato in vigore il 6 agosto 2024.
Aggiornamento delle Regole Operative del GSE in materia di autoconsumo diffuso e comunità energetiche rinnovabili
(24/03/24) Il GSE ha aggiornato le regole applicative che disciplinano l’autoconsumo diffuso e le comunità energetiche rinnovabili di cui al decreto del MASE n. 414/2023 (c.d. DM CACER) prevedendo:
- i criteri di calcolo della tariffa premio in caso di decurtazioni, ove applicabili,
correlate alla cumulabilità con altri incentivi in conto capitale; - le modalità di calcolo del valore soglia dell’energia condivisa, oltre il quale la
tariffa non è riconosciuta; - le condizioni per richiedere la cessione del credito, e del mandato all’incasso, per i crediti derivanti dal contratto di incentivazione con il GSE, ovvero nel rispetto, da parte del Soggetto Referente, del principio della destinazione della tariffa premio eccedentaria ai solo consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali;
- i criteri e le tempistiche per l’entrata in esercizio degli impianti incentivati con il regime transitorio (ovvero afferenti a richieste inviate fino a oggi).
In tale ambito, il MASE ha pubblicato il decreto che stabilisce i corrispettivi per il GSE in caso di richiesta di accesso agli incentivi di cui al medesimo DM CACER, suddivisi in base alla taglia dell’impianto.
Siglato l’accordo di rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi
(22/03/24) È stata raggiunta in data odierna tra Confcommercio-Imprese per l’Italia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, scaduto il 31 dicembre 2019 e che avrà vigenza fino al 31 marzo 2027.
Le Parti hanno riconosciuto un aumento a regime pari a 240 euro mensili, al IV livello e riparametrato sugli altri, comprensivi dei 30 euro di AFAC già decorrenti dal mese di aprile 2023, a seguito della sottoscrizione del Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022.
L’aumento contrattuale verrà erogato su più tranches, disposte nelle seguenti modalità:
70 euro a decorrere dal mese di aprile 2024;
30 euro a decorrere dal mese di marzo 2025;
35 euro a decorrere dal mese di novembre 2025;
35 euro a decorrere dal mese di novembre 2026;
40 euro a decorrere dal mese di febbraio 2027.
Inoltre, viene riconosciuto un importo a titolo di Una Tantum, pari a 350 euro, al IV livello e riparametrato sugli altri, da erogare in due momenti differenti:
175 euro a luglio 2024;
175 euro a luglio 2025.
Oltre alla parte economica, sono intervenute importanti modifiche al CCNL riguardanti l’aggiornamento e la revisione del sistema di classificazione, la disciplina dei contratti a termine a seguito delle novità legislative intervenute con l‘introduzione di nuove causali, i contratti part-time, la bilateralità, ed altri temi.
In allegato, il testo dell’accordo.
Riforma fiscale – Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”
(26/02/24) Sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024, è stato pubblicato il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”. Il predetto provvedimento legislativo, di attuazione della Legge 9 agosto 2023, n. 111 (“Delega al Governo per la riforma fiscale”), apporta diverse modifiche alla disciplina dell’accertamento con adesione, al fine di un suo coordinamento con la previsione dell’obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, e dà attuazione all’art. 17 della Legge Delega per la riforma fiscale, avente ad oggetto la disciplina del concordato preventivo biennale.
Il contenuto del decreto legislativo è stato parzialmente modificato rispetto allo schema di decreto legislativo – approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri il 3 novembre 2023.
Direttiva delegata n. 2023/2775 sui parametri dimensionali delle
imprese
(09/01/24) In data 21 dicembre 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, la Direttiva delegata della Commissione Europea n. 2023/2775 che modifica la precedente Direttiva 2013/34 sui criteri dimensionali delle imprese.
In base alla nuova Direttiva, sono variate, in aumento, le soglie dello stato patrimoniale e dei ricavi. Le modifiche intervenute trovano sintesi schematica nella circolare di Confcommercio allegata.
Per quanto riguardo le piccole imprese e i piccoli gruppi d’impresa, gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto alle soglie della presente Direttiva, in ogni caso non superiori a 7,5 milioni di euro per il totale dello stato patrimoniale e a 15 milioni di euro per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.
Inail: Esonero contributivo per i datori di lavoro con certificazione di parità
(29/12/23) L’Inps con messaggio n. 4614/2023 ha fornito istruzioni operative per la richiesta di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione di parità entro il 31 dicembre 2023.
In particolare, come previsto all’art. 5 della legge 162/2021, tale esonero spetta nella misura dell’1% dei contributi previdenziali nel limite massimo di 50.000 euro annui a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere.
Ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo il rilascio della certificazione deve essere effettuato da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 e, quindi, riportanti il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento.
Le domande di esonero possono essere presentate fino al 30 aprile 2024 per le certificazioni di parità conseguite entro il 31 dicembre 2023.
Inail – Aggiornamento retribuzione imponibile per il calcolo dei premi
(05/12/23) Con la circolare n. 47/2023 l’Inail ha comunicato i limiti di retribuzione imponibile, utili per il calcolo dei premi dovuti all’Istituto, rivalutati per effetto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 89 del 21 giugno 2023, con decorrenza 1° luglio 2023.
Con decorrenza dal 1° luglio 2023, gli importi del minimale e del massimale di rendita vengono fissati in euro 19.221,30 e di euro 35.696,70.
Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023 (cd. Decreto Lavoro)
(04/07/23) Si trasmette, in allegato, la nota tecnica di Confcommercio sulle principali disposizioni contenute nella Legge 3 luglio 2023 n. 85 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” (cd. Decreto Lavoro).
Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023, è entrato in vigore in data odierna.
Decreto ministeriale “Modalità semplificate di accesso alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e di gas naturale”
(13/04/23) Si informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile scorso, è stato pubblicato il decreto ministeriale MIMIT 3 marzo 2023, “Modalità semplificate di accesso alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e di gas naturale”, in attuazione delle misure contenute all’articolo 3 del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176 (DL Aiuti-quater), recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”.
Si ricorda che il citato articolo dispone che, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, vengano stabilite modalità semplificate per la formulazione di apposita istanza di rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.
I destinatari della misura sono le imprese, costituite in qualsiasi forma, iscritte al Registro delle Imprese, con utenze in Italia a esse intestate e i fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia.
Il decreto in esame chiarisce, anzitutto, che per componente energetica sono da intendersi le voci della bolletta per la fornitura di energia elettrica e gas, escluse quelle relative ai costi per il trasporto, per la gestione del contatore, alla spesa per oneri di sistema, alle imposte e tasse e alle altre eventuali partite contabilizzate.
Stabilisce poi che il fornitore sia tenuto a concedere la rateizzazione, nella misura e nei modi previsti, qualora richiesto dalle imprese, nonché ad evidenziare nelle bollette la facoltà delle imprese di chiedere la rateizzazione in relazione all’importo eccedente della bolletta, con tempi e modalità con cui la rateizzazione può essere richiesta.
Con riguardo alle modalità di accesso alla rateizzazione, l’impresa interessata, entro 15 giorni dall’emissione della bolletta, deve presentare istanza all’attuale fornitore attraverso posta elettronica certificata (PEC) o con altre modalità, comunque tracciabili, che andranno individuate dal fornitore. Per le bollette scadute al momento dell’emanazione del decreto in commento, il termine di 15 giorni per presentare l’istanza decorre dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Il medesimo provvedimento specifica che, in caso di cambio del fornitore tra il periodo di riferimento e il periodo di cui si richiede la rateizzazione, sarà cura del fornitore attuale verificare l’importo medio contabilizzato del periodo di riferimento, acquisendo il dato dai precedenti fornitori ai quali è subentrato. In ogni caso, l’impresa dovrà allegare all’istanza copia delle bollette del periodo di riferimento.
L’istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
• una dichiarazione di disponibilità di un’impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sul credito rateizzato, accompagnata dalla garanzia SACE di cui al comma 4 dell’articolo 3 del richiamato DL Aiuti-quater;
• una dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi della bolletta che non costituiscono oggetto di rateizzazione, entro 5 giorni dall’accoglimento dell’istanza;
• apposita dichiarazione di non fruire, per i periodi corrispondenti al piano di rateizzazione, dei crediti d’imposta di cui all’articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 e all’articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
In merito a quest’ultimo aspetto, infatti, il decreto in commento ricorda che, come già indicato nell’art. 3 del DL Aiuti-quater, l’adesione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei citati crediti d’imposta.
E’ previsto che entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, il fornitore, quando accoglie l’istanza, proponga all’impresa richiedente, all’indirizzo dalla stessa indicato nell’istanza, un piano di rateizzazione recante l’ammontare degli importi dovuti, l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili. Il piano di rateizzazione deve contenere tutte le istruzioni necessarie per il pagamento delle rate della bolletta.
Entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di rateizzazione, l’impresa dovrà esprimere la propria adesione e presentare il contratto di assicurazione sul credito rateizzato accompagnato dalla garanzia SACE, nonché l’attestazione del pagamento dell’importo della bolletta non rateizzabile.
In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, entro 10 giorni dal relativo termine previsto nel piano di rateizzazione, l’impresa decade dal beneficio del pagamento dilazionato ed è tenuta al versamento, in un’unica soluzione, dell’intero importo residuo dovuto entro i successivi dieci giorni. In caso di mancato versamento di detto importo, il fornitore procede all’escussione della garanzia assicurativa secondo le modalità stabilite dal contratto.
Saggio degli interessi legali dal 1° gennaio 2023. Circolari Inps e Inail
(10/01/23) È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 292 del 15 dicembre 2022 – il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2022 con cui viene fissata la misura del saggio degli interessi legali (art. 1284 cod. civ.) al 5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 2023 (nel 2022 il tasso era stato fissato all’1,25%).
L’Inps, con circolare n. 2 dello scorso 4 gennaio, ha segnalato che la modifica del tasso legale produce effetti con riferimento:
alle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Occorre distinguere tra i contributi con scadenza di
pagamento a partire dal 1° gennaio 2023, che sono soggetti ad una maggiorazione del 5%, e alle esposizioni debitorie pendenti alla suddetta data, per le quali il calcolo degli interessi dovuti viene, invece, effettuato sulla base dei tassi vigenti alle rispettive decorrenze (cfr. allegato “Tabella riepilogativa dei saggi di interesse legale”;
alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2023 (alle quali si applica il nuovo saggio del 5%).
In relazione al pagamento dei premi Inail, con Circolare n. 51/2022, l’Istituto ha ricordato che il tasso in questione costituisce la misura di riduzione massima delle sanzioni civili prevista dall’art. 116, commi 15, 15-bis, 16 e 17 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Conversione in Legge decreto Semplificazioni Fiscali
(01/09/22) Pubblichiamo il testo del decreto-legge 21 giugno 2022 n. 73 coordina-
to con la legge di conversione 4 agosto 2022, n. 122 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (cd. decreto “Semplificazioni Fiscali”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022 ed entrato in vigore il giorno successivo, e la relativa nota tecnica di Confcommercio.
Smart Working – D.M. 149/2022 sulle comunicazioni semplificate di attivazione
(23/08/22) Il Ministero del lavoro ha pubblicato il Decreto ministeriale n. 149/22, di attuazione della norma contenuta nel cd. decreto Semplificazioni (art. 41 bis DL n. 73/2022 introdotto dalla Legge n. 122 del 4 agosto che modifica l’art. 23 L. 81/2017), che definisce dal 1° settembre le modalità semplificate di comunicazione dello smart working.
Dal 1° settembre 2022, infatti, non sarà più necessario trasmettere telematicamente al Ministero del lavoro la copia dell’accordo di lavoro agile sottoscritto dal datore e dal lavoratore, ma basterà comunicare al Ministero, sempre in via telematica, i nominativi dei lavoratori interessati e le date di inizio e fine delle prestazioni di lavoro in modalità agile.
Tuttavia, il 31 agosto termina la normativa emergenziale , quindi dal 1° settembre sarà sempre necessario sottoscrivere un accordo individuale con ciascun lavoratore coinvolto nello smart working, che dovrà essere conservato per 5 anni dalla sua sottoscrizione.
Al provvedimento ministeriale è allegato il modulo, reperibile on line sul sito del Ministero del Lavoro, che il datore potrà agevolmente compilare previa autenticazione SPID o CIE seguendo le indicazioni fornite nel Decreto stesso. Tale modulo potrà essere utilizzato oltre che nel caso di attivazione anche nelle ipotesi di modifica dell’accordo, di recesso dallo stesso o di annullamento della sottoscrizione.
Il Decreto precisa, infine, che restano valide le comunicazioni effettuate secondo la disciplina previgente.
Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
(01/07/22) Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate del 23 giugno 2022, sono state stabilite le modalità con le quali vengono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici:
comunicazioni relative a possibili anomalie riscontrate nei dati dichiarati ai fini degli ISA;
eventuali risposte inviate dallo stesso contribuente, anche per il tramite del suo
intermediario, relative alle comunicazioni stesse utilizzando la specifica procedura
informatica resa disponibile dall’Agenzia delle entrate.
Conversione in legge del decreto Sostegni Ter: pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore
(30/03/22) E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2022, S.O.
n. 13 – ed è, contestualmente, entrata in vigore – la legge 28 marzo 2022, n. 55, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché’ per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” (cd. decreto “Sostegni Ter”).
Nel corso dell’iter parlamentare sono confluite nel provvedimento, senza subire
sostanziali modifiche, le disposizioni del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 – del quale è stata contestualmente disposta l’abrogazione, con salvezza degli effetti – recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché’ sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili“.
Tenuta della contabilità in forma meccanizzata – Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n.16 del 28 marzo 2022
(29/03/22) Con la risoluzione n. 16, del 28 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in ordine alla tenuta della contabilità in forma meccanizzata, alla luce delle modifiche recate, nel corso del tempo, alle disposizioni sul tema.
Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria ricorda, innanzitutto, che l’articolo 12-octies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, intervenendo sulla disciplina dettata dall’articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, sancisce la regolarità della tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, purché e in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.
L’Agenzia delle entrate richiama, inoltre, il decreto ministeriale 17 giugno 2014, il quale prescrive che, ai fini tributari, i documenti informatici rilevanti devono essere conservati in modo tale che:
- siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;
- siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste.
Il medesimo D.M., ricorda l’Agenzia, prevede inoltre che il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione e tale processo deve essere effettuato entro i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali, sempre che non siano scaduti da oltre tre mesi.
Chiarito il quadro normativo di riferimento, con il documento di prassi l’Agenzia delle Entrate spiega che, qualora i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico:
a) ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo (o sesto per il solo 2019) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
b) entro tale momento (terzo/sesto mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) vanno posti in conservazione nel rispetto del citato d.m. 17 giugno 2014 – e, quindi, anche del codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e dei relativi provvedimenti attuativi ai quali lo stesso d.m. rinvia – laddove il contribuente voglia mantenerli in formato elettronico, ovvero stampati in caso contrario.
Assegno unico universale: Vademecum aggiornato
(01/03/22) Confcommercio ha pubblicato la versione aggiornata del Vademecum relativo all’assegno unico universale.
Tale documento recepisce i chiarimenti e le informative fornite in materia dall’Inps – con Comunicato stampa Inps dell’1.3.2022, 22.2.2022 e 21.2.22. Si segnala, inoltre, il sito dedicato alla misura in argomento (https://assegnounicoitalia.it/).
Inail: Riduzione tasso di prevenzione 2022 – Termine di presentazione della domanda
(16/02/22) Per presentare la domanda di riduzione del tasso di prevenzione 2022 è necessario seguire i passaggi della procedura telematica INAIL entro la scadenza del 28 febbraio.
Ai fini della fruizione della riduzione del tasso, le aziende devono risultare in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva e assicurativa, in regola con le disposizioni di legge in tema di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro.
La riduzione del tasso di prevenzione consiste in uno sconto sul premio applicabile all’azienda e spetta ai datori di lavoro che abbiano realizzato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza in aggiunta a quelli previsti per legge.
Sul tema della sicurezza sul lavoro, la principale norma di riferimento è il Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 81 del 2008.
Unitamente alla domanda – da trasmettere unicamente in modalità telematica attraverso i Servizi online del portale Inail – devono essere inviati i documenti accertanti gli interventi migliorativi effettuati.
Nel termine massimo di 120 giorni successivi alla ricezione della domanda, l’Inail
comunica all’azienda il provvedimento adottato.
La riduzione opera soltanto per l’anno nel quale è stata presentata la domanda e viene applicata dall’azienda stessa all’atto di regolazione del premio dovuto per il medesimo anno.
Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro – Aspetti contributivi
(10/02/22) L’INPS, con il messaggio del 9 febbraio 2022, n. 637, ha fornito indicazioni su alcuni aspetti relativi alla contribuzione dovuta per gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al d.lgs. n. 148/2015, a seguito della riforma della normativa in materia avvenuta con la Legge di Bilancio 2022.
Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dic. 2021
(07/12/21) In data odierna, Confcommercio e le altre Parti Sociali hanno sottoscritto il Protocollo in oggetto, alla presenza del Ministro del Lavoro, Andrea Orlando.
Trattasi di linee guida che non stravolgono la normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2017) ma delineano una cornice di orientamento alla eventuale contrattazione collettiva sul tema.
Nell’intesa, in particolare, sono evidenziate le esigenze di semplificazione poste in essere nel modello di smart working emergenziale (art. 15) e di salvaguardia e valorizzazione degli accordi individuali, rimasti comunque la fonte primaria dell’istituto.
Dal Protocollo, infatti, non scaturiscono automatismi, sia in termini di diritti che in termini di obblighi relazionali, e dai 16 articoli che lo caratterizzano, dai “principi generali” alle “disposizioni finali”, dalla “regolazione della disconnessione” agli “strumenti di lavoro”, etc., possono trarsi degli elementi utili per fornire risposte concrete ai grandi cambiamenti che l’innovazione tecnologica produce nei modelli organizzativi delle imprese.
Si ricorda che al momento, nella procedura telematica d’emergenza, come indicato dal Ministero del Lavoro, l’accordo individuale è sostituito da un’autocertificazione.
La procedura, attiva fino al 31 dicembre 2021, consente il caricamento, altresì, con un unico flusso, di comunicazioni relative a più lavoratori.
Salvo ulteriori proroghe e/o modifiche normative connesse alla proroga dello stato di emergenza in atto, dopo il 31 dicembre 2021, la modalità di attivazione dello Smart Working tornerà ad essere quella “ordinaria”, disciplinata come dalla L. n. 81/2017.
Prevenzione incendi: criteri per la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
(03/11/21) E’ stato pubblicato nella G.U. del 4 ottobre 2021 n. 237 il decreto del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro 2 settembre 2021 che definisce i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Il provvedimento entrerà in vigore il 4 ottobre 2022, ossia un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applicherà ai luoghi di lavoro, cantieri temporanei e mobili e attività a rischio di incidente rilevante.
Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021
Si pubblica di seguito un paper contenente appunti di lettura della “Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021” redatti da Confcommercio. Vi si ritroveranno approfondimenti ed osservazioni concernenti tanto gli scenari macroeconomici e di finanza pubblica – tendenziali e programmatici – esposti nella NADEF, quanto le indicazioni circa riforme e politiche di settore.
Modalità operative per la fruizione dell’esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021
(11/10/21) L’Inps con messaggio n. 3389/2021 ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo totale introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 per chi assume o stabilizza giovani di età inferiore a 36 anni.
A tal proposito si precisa che la Commissione europea, con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021, ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, per cui è possibile procedere all’utilizzo dell’esonero ma anche al recupero degli arretrati.
Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 lo sgravio è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, intervenute nel biennio 2021/ 2022, nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Tuttavia l’autorizzazione della Commissione europea è stata concessa esclusivamente per il 2021 pertanto l’utilizzo del beneficio è consentito esclusivamente per le assunzioni e trasformazioni intervenute nel 2021.
Nuovi finanziamenti agevolati Simest a valere su risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(05/10/21) E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre u.s. la delibera quadro del Comitato agevolazioni di Simest, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, di approvazione della politica di investimento e delle correlate circolari operative dei tre interventi attuativi di realizzazione della Sub-Misura «Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81» (M1C2 Investimento 5.1) del PNRR ed in attuazione dell’art. 11 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121.
Il Fondo 394, gestito da Simest in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è stato dotato complessivamente di 1,2 miliardi di euro – di cui 400 milioni relativi alla quota di cofinanziamento a fondo perduto.
Obbligo GREEN PASS luoghi di lavoro – DL 21 Settembre 2021 n° 127 del 21/09/2021
INL proroga e rinnovo in deroga dei contratti a t.d. – art. 19 bis D.L. 18/2020
(13/05/21) L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 413/2021, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di rinnovare o prorogare i contratti a termine relativi a lavoratori in forza presso aziende che fruiscono degli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa emergenziale ai sensi dell’art. 19 bis D.L. n. 18/2020.
La predetta disposizione ha consentito al datore di lavoro ammesso al trattamento di integrazione salariale Covid di rinnovare o prorogare contratti a termine, anche a scopo di somministrazione di lavoro, in deroga al divieto di cui all’art. 20, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 81/2015 che preclude la stipula di contratti a tempo determinato in “unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato”.
L’Ispettorato afferma che l’art. 19 bis è applicabile anche durante la fruizione degli ammortizzatori sociali previsti dalle norme approvate successivamente al decreto Cura Italia (da ultimo, il decreto Sostegni).
Indici Sintetici di Affidabilità (ISA): individuazione dei livelli di affidabilità fiscale, per il periodo d’imposta 2020, ai fini dei benefici premiali
(27/03/21) Come noto, in favore dei contribuenti per i quali si applicano gli ISA, la disciplina dettata dall’articolo 9-bis, comma 11 del D.L. n. 50 del 2017, prevede un regime premiale.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 aprile 2021, vengono individuate, per il periodo d’imposta 2020, le condizioni in presenza delle quali si applicano i benefici. A tale riguardo, si precisa che l’individuazione delle soglie di accesso ai benefici è stata effettuata in conformità a quelle già individuate con riferimento al periodo d’imposta 2019.
Si manda alla circolare di Confcommercio per gli approfondimenti.
Congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori dipendenti
(15/03/21) L’INPS, con circolare n. 42/2021, fornisce chiarimenti in merito alla fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori dipendenti di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021).
La Legge di Bilancio 2021 ha:
prorogato il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo del padre, che costituiscono misure sperimentali introdotte dalla legge n. 92/2012, anche per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nell’anno 2021 (1° gennaio – 31 dicembre);
ampliato da sette a dieci giorni il congedo obbligatorio dei padri, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
E’ stata, inoltre, ampliata la tutela del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri anche nel caso di morte perinatale del figlio.
Rimane fermo che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a soli sette giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021 (cfr. il messaggio n. 679/2020).